Con 206 voti a favore, un contrario, e 44 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 844 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”.

Il provvedimento, che ora attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una disciplina organica dell’azione di classe, che dal Codice del consumo dove attualmente si trova viene riportata all’interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV. Dopo il Titolo VIII dedicato all disciplina dell’Arbitrato è inserito il nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata l’azione di classe. Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni dettaglio all’interno delle norme di attuazione del c.p.c., per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.


Vediamo in breve i punti principali della nuova disciplina, la cui entrata in vigore non è però immediata, ma posticipata a 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta; nel frattempo infatti il Ministero della giustizia dovrà attuare gli accorgimenti tecnici necessari sui sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.


La legge quindi si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le corrispondenti disposizioni sull’azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).


Con l’azione di classe un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.


Possono proporre l’azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe..


L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.


Sul piano processuale, la domanda per l’azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.


Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.


Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all’azione principale.


Il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità dell’azione di classe; l’ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l’azione.


Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.); il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio.


Se è disposta una c.t.u., l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso al c.t.u. sono posti a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.


Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. 
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Fonte: Altalex – QUI l’Articolo Completo !

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