RETTIFICA STAMPA.
In seguito a talune azioni calunniose, riconducibili a quanti i miei legali hanno provveduto a querelare, mi è d’obbligo chiarire quanto segue:
Nel lontano 1999 vengo indagato insieme all’intero consiglio di amministrazione della Spa partecipata dallo Stato, One comm, nell’ambito di una spontanea verifica della Guardia di Finanza.
Al temine dell’istruttoria, il Pubblico Ministero competente, richiede l’archiviazione per prescrizione. L’ipotesi di reato -dopo 3 mesi di intensa indagine- è costituita dall’ipotesi di truffa, in quanto in un impianto, un componente (segnatamente una tastiera), risultava non essere nuova e del valore rendicontato, bensì di qualità inferiore e per di più usata.
Vero è quanto asserito dall’accusa, ma ancor più vero è che l’oggetto di tanta attenzione, è solo una tastiera sostitutiva -nei termini di garanzia ed assistenza del produttore- in quanto quella effettiva, si trovava in manutenzione, presso lo stabilimento del fornitore.
Strano appare da subito, che a cotanta attenzione, sia sfuggita la bolla di consegna e la ricevuta del carico in garanzia.
Consapevole che la prescrizione non è l’assoluzione, che ci si deve difendere nel processo e non dal processo e che ai diritti è possibile rinunciare, con estrema e giustificata fiducia nella Giustizia ed in chi la amministra, mi reco dal signor Pubblico Ministero, chiedendo la rinuncia alla prescrizione ed il processo in tempi brevi.
Dopo attenta riflessione, è lo stesso signor Pubblico Ministero a dichiarare che “comunque sarebbe intervenuta la prescrizione per l’ipotesi di reato ascritta, ma soprattutto che non vi sarebbero elementi per poter sostenere l’accusa”. Fuori dal “legalese”: il reato non esiste, dunque non è stato commesso.
A riprova di ciò, allego la richiesta di archiviazione con l’affermazione sostanziale su citata ed il dispositivo di archiviazione.
Stupisce che intelligenze varie, non siano state in grado di comprendere quanto sintetizzato e si siano avventurate in azioni delatorie e diffamatorie, per le quali saranno chiamate in giudizio.
Lugano, 26.01.2019
Enrico Giuliano di Sant’Andrea
www.studiostampa.com
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In Italia, l’archiviazione per prescrizione è un istituto giuridico che prevede la cessazione del processo penale a carico dell’imputato a causa della decorrenza del termine di prescrizione del reato contestato. La prescrizione si verifica quando il tempo trascorso dalla commissione del reato supera il termine previsto dalla legge per l’esercizio dell’azione penale.
L’imputato non ha alcun potere di impedire l’archiviazione per prescrizione, poiché questa avviene automaticamente in base alla legge. Tuttavia, l’imputato può rinunciare alla prescrizione e richiedere che il processo continui. In questo caso, l’imputato deve esercitare il cosiddetto “diritto di difesa a oltranza” e chiedere che il processo sia portato a termine, anche se il reato è prescritto.
Va precisato che la rinuncia alla prescrizione può comportare per l’imputato il rischio di essere condannato per il reato contestato. Se il processo prosegue e l’imputato viene riconosciuto colpevole, la condanna potrebbe essere più grave rispetto a quella che sarebbe stata inflitta se il processo fosse stato archiviato per prescrizione. In ogni caso, spetta all’avvocato dell’imputato decidere se chiedere o meno la continuazione del processo anche dopo la prescrizione del reato.