Guida alla lettura del cedolino pensione di gennaio 2021, con tutte le novità voce per voce su rivalutazioni, trattenute, conguagli e ritenute fiscali.

Il cedolino pensione, che si può leggere e scaricare dall’apposito servizio INPS online per verificare le variazioni di importo e le singole voci che lo compongono, questo mese di gennaio 2021 riporta tante novità.

Per prima cosa ricordiamo che la data valuta è quella del 4 gennaio per i pagamenti accreditati alle Poste e del 5 gennaio in banca o altri Istituti di credito. In ottemperanza alle direttive anti-Covid, il pagamento in contanti presso gli sportelli postali è comunque avvenuto a scaglioni, dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, in base al cognome dei pensionati.

Rivalutazioni e conguagli pensione

Sul rateo di pensione di gennaio 2021 si è proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore provvisorio utilizzato per il 2020, che è stato ora reso definitivo, con un aumento della rivalutazione automatica delle pensioni 2020 passato da 0,4% a 0,5%.

=> Rivalutazione Pensioni 2021: importi e aumenti per scaglione

Rinnovo pensioni e prestazioni

Nel cedolino pensione di gennaio 2021, per il rinnovo di pensioni, prestazioni e assegno di accompagnamento si applicano invece le percentuali di perequazione provvisorie per l’anno in corso, che però risulta uguale a 0,0% (quindi al momento non ci sono cambiamenti). Eventuali conguagli sulle prestazioni 2021 saranno applicati nel cedolino pensione di gennaio 2022 sulla base degli indici di rivalutazione definitiva.

Trattenute fiscali

=> Cedolino pensione: come ottenerne copia?

Pensioni Gestione pubblica

A seguito della verifica delle prestazioni 2018 collegate al reddito, nei casi di irregolarità è scattato il recupero a partire dalla mensilità di gennaio 2021 (previa comunicazione scritta).

Infine, nel cedolino di gennaio 2021 sono attribuite per l’anno 2020 delle provvidenze destinate ai grandi invalidi:

  • 900 euro mensili per invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  • 450 euro mensili per invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della succitata tabella E.

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