7. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni
cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 (12)
.
L’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti (13).
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta. 

(12) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre
1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell’art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689,
l’entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.
(13) Vedi il R.D. 10 luglio 1930, n. 974.
8. Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori
sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire 2.500.000 (14)
.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al
precedente comma, anche se conferite prima dell’entrata in vigore della presente legge, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 (15)
.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi
dell’art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze,
decorazioni o distinzioni sia avvenuto all’estero.
(14) La misura della multa è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(15) La sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24 novembre
1981, n. 689. L’importo della sanzione è stato così elevato dall’art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all’art. 113, secondo comma, della stessa legge. 

Fonte: https://www.quirinale.it/allegati_statici/omri/fonti_omri.pdf

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