Tutela rafforzata per i dipendenti pubblici che denunciano gli illeciti anche di interesse ambientale di cui sono a conoscenza per lavoro, allargamento dello scudo ai fornitori privati della p.a. e introduzione di analogo (seppur depotenziato) istituto nelle imprese che utilizzano il modello «231». 

La riscrittura delle norme sul cosiddetto «whistleblowing», che promette grazie all’ ampliato e duplice fronte pubblico/privato di aprire una rinnovata lotta anche agli ecoreati, arriva con la legge approvata in via definitiva dal parlamento il 15 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Whistleblowing nella p.a. Le novità sono introdotte attraverso la riformulazione dell’ articolo 54-bis della legge 165/2001, il Testo unico del pubblico impiego. In primo luogo viene allargata la platea dei lavoratori pubblici protetti, ora comprendente i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico ex articolo 2359 del codice civile così come i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ amministrazione pubblica. In secondo luogo viene rimodulato il novero dei soggetti destinatari delle segnalazioni, e questo: prevedendo (oltre all’ Autorità nazionale anticorruzione e quella giudiziaria) anche il «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» ex lege 190/2012 (recante il codice del processo amministrativo); non contemplando più tra i canali di destinazione il «superiore gerarchico». In terzo luogo viene estesa la tutela dell’ identità del denunciante, assicurata in tutti i procedimenti seguenti alla segnalazione, con la specificazione delle ipotesi eccezionali in cui potrà essere rivelata. In quarto luogo, nel confermare la nullità delle condotte ritorsive a carico dei segnalanti (licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra condotta con effetti negativi diretti o indiretti determinata dalla denuncia) vengono introdotte puntuali sanzioni irrogabili direttamente dall’ Anac. Le pene colpiranno sia le p.a. che hanno adottato le azioni ritorsive (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30 mila euro) sia i suddetti responsabili della prevenzione che non hanno analizzato le denunce pervenute (fino a 50 mila euro). Il potenziamento dell’ istituto nella p.a. potrà rafforzare anche il contrasto degli illeciti «indirettamente» danneggianti l’ ecosistema, quali il reato di corruzione (art. 318 c.p.) e quello di «indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (319-quater c.p.), cui appaiono essere «sensibili» sia gli appalti verdi che i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Il whistleblowing nel settore privato. Le regole sul whistleblowing esordiscono tra le condizioni che le organizzazioni devono rispettare per poter arginare la propria responsabilità amministrativa «231» in caso di condotte illecite di propri lavoratori. In base al dlgs 231/01, enti e imprese rispondono direttamente, con sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) per determinati reati commessi nell’ interesse o a vantaggio dell’ organizzazione da amministratori, dirigenti e dipendenti. Le stesse entità non rispondono di tali illeciti indicati dal decreto (i «reati presupposto») solo se dimostrano: di aver adottato e attuato prima della loro commissione un «modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenirli; di aver svolto effettiva vigilanza sulla sua osservanza; la fraudolenta elusione del modello da parte degli autori dell’ illecito. E tra i requisiti d’ idoneità di tale modello la nuova legge inserisce ora: la previsione di uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare segnalazioni di illeciti garantendo la riservatezza della loro identità; almeno un canale alternativo con modalità informatiche; il divieto di atti ritorsione (denunciabili ad Ispettorato del lavoro e sindacati, e la cui adozione è comunque nulla); la previsione di sanzioni sia per chi adotta atti di ritorsione che per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate (e non per chi omette di verificare o analizzare le segnalazioni ricevute, come nella p.a.). Il nuovo provvedimento detta anche le caratteristiche che le segnalazioni dovranno avere, ossia: l’ essere circonstanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; il vertere su condotte illecite rilevanti ex dlgs 231/2001 o su violazioni del «modello» di cui il denunciante è a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Larga la copertura dell’ istituto, se si considera che il campo di applicazione del dlgs 231/2001 abbraccia sia gli enti forniti di personalità giuridica che quelli privi, con la sola esclusione di stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (coperti comunque dalle disposizioni ex articolo 54-bis della legge 165/2001). Tra i reati ambientali previsti dal dlgs 231/01 (e la cui commissione potrà essere utilmente segnalata tramite il nuovo strumento) vi sono: inquinamento e disastro ambientale; traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività; gli illeciti su gestione rifiuti, inquinamento acque ed aria, omessa bonifica; gestione di sostanze lesive dell’ ozono stratosferico; danni ad animali e vegetali; inquinamento da navi punito ex dlgs 202/2007. E questo oltre ai reati «connessi» alla gestione di risorse ambientali, anch’ essi richiamati dal dlgs 231/2001, e ai quali può qui altresì aggiungersi la «corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.). Fornitori della p.a. Lo scudo del rinnovato istituto estende i propri confini grazie all’ ampia e citata nozione del «dipendente pubblico» tutelato contro atti discriminatori e rivelazione illegittima di identità. Riconoscendo tale status ai «lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ amministrazione pubblica» la nuova legge incoraggia la segnalazione di illeciti da parte di tutte le aziende che interagiscono con la p.a. in forza di gare a evidenza pubblica (che, ai sensi del nuovo dlgs 50/2016, «Codice appalti», devono avvenire anche nel rispetto di precisi criteri ambientali). La scriminante ad hoc. La neo legge introduce infine una specifica causa di giustificazione per tutte le segnalazioni e denunce. Tali «informative», nel rispetto di determinate condizioni, costituiranno giusta causa della rivelazione delle notizie eventualmente coperte da obblighi di segreto ex articoli 326, 622 e 623 c.p., 2105 c.c. Per godere della scriminante, le denunce dovranno: – essere effettuate nelle forme e nei limiti ex lege 165/01 e dlgs 231/01; – finalizzate a perseguire interesse e integrità delle amministrazioni o lotta a malversazioni; – provenire da soggetti diversi dai consulenti degli enti o delle persone fisiche coinvolte; non comportare la comunicazione di notizie o documenti in modalità eccedenti la finalità di eliminare l’ illecito; effettuate utilizzando solo i citati canali a tal fine predisposti. 


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